Con decisione 14 ottobre 2024 il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha accolto i ricorsi presentati da 10 cittadini di Grono e dalla Trasporti Pubblici del Moesano SA (TPM) contro l’introduzione di un limite massimo di velocità di 30 km/h sulla strada cantonale a Grono e su una serie di strade di quartiere comunali.
Per conseguenza il provvedimento emesso dalla Polizia cantonale il 27 gennaio 2023 è stato revocato e gli atti sono stati rinviati per un’ulteriore procedura di accertamento dei presupposti.
Nella propria motivazione il Dipartimento competente ha rilevato che il perito (che era stato incaricato dal Comune di Grono di procedere ai rilievi) era parte interessata e pertanto non rispondeva ai requisiti di indipendenza ed oggettività per rapporto al tema trattato. La perizia allestita non ha perciò potuto essere utilizzata per rispondere alla domanda se fosse possibile derogare al regime federale dei limiti di velocità all’interno delle località ai sensi dell’art. 4 a cpv. 1 lett. a Ordinanza sulle norme della circolazione. Il Comune pertanto, se intende continuare la procedura che tocca la strada cantonale, è tenuto a far redigere una nuova perizia.
È stato rilevato nel contesto della decisione che i rilievi relativi all’inquinamento fonico erano avvenuti prima dell’apertura del nuovo svincolo autostradale di Grono. Quindi gli stessi non potrebbero costituire elemento di valutazione a favore di un’introduzione del limite di velocità ma andrebbero nuovamente raccolti.
In conclusione quindi se il Comune di Grono intende mantenere la propria richiesta di limitazione della velocità lungo la strada cantonale nel centro del paese (zona 30 km/h) sarà tenuto a far allestire, da un esperto indipendente, una nuova perizia che abbia ad accertare se le premesse sono date ma soprattutto valuti, dal punto di vista della proporzionalità , quali altre misure sono possibili per garantire la sicurezza in alternativa all’introduzione della riduzione della velocità (da quella ordinaria fissata dal Consiglio federale quale limite generale per i veicoli lungo la località di 50 km/h ai sensi dell’art. 4 a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale), a quella speciale possibile solo con una serie di premesse e restrizioni di 30 km/h che ordinariamente è applicabile solo nelle strade di quartiere in zone residenziali, nelle zone di incontro e nelle zone pedonali.




